Il Regio Decreto ( 1 Gennaio 1890, n° 6592) a firma di Umberto I°, sancisce la nascita dell’Eritrea.

PREMESSA

Il Testo e l’analisi dei contenuti lo dedichiamo: agli amici, perché confermino la loro convinzione che la nostra presenza non è stata così coercitivamente oppressiva, nei tempi di pace, ai giuristi; lo dedichiamo anche: ai nemici, agli storici di parte, ai giovani che a causa dell’età non sanno. Ad ognuno però diciamo: “di chiara lettera non fare oscura glòsa”.Ed il discorso potrebbe anche finire qui.

Il Regio Decreto ( 1 Gennaio 1890, n° 6592) a firma di Umberto I°.

IL TESTO

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

  Volendo dare un assetto stabile ai possedimenti ed ai protettorati italiani nel mar Rosso;

  Visti i Nostri decreti del 5 novembre 1885 e del 17 aprile 1887;

  Sulla proposta del presidente del consiglio, ministro ad interim degli affari esteri;

  Udito il consiglio dei ministri;

  Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

  I possedimenti italiani del mar Rosso sono costituiti in una sola colonia col nome di Eritrea.

Art. 2.   La colonia avrà un bilancio ed una amministrazione autonomi. Il comando generale e l'amministrazione della medesima sono affidate a un governatore civile e militare.  Art. 3.   Il governatore ha il comando di tutte le forze di terra e di mare che sieno di guarnigione nel mar Rosso. Art. 4.   Per tutto ciò che spetta all'amministrazione civile della colonia il governatore dipende dal Ministero degli affari esteri. Per tutto ciò che concerne i servigi militari, egli dipende dal Ministero della guerra. Per ciò che concerne il navilio, dipende dal Ministero della marina.   Art. 5.   Il governatore nell'esercizio delle sue funzioni sarà coadiuvato da tre consiglieri civili, uno per l'interno, uno per le finanze ed i lavori pubblici ed uno per l'agricoltura ed il commercio. Art. 6.   I tre consiglieri saranno nominati da Noi su proposta del ministro degli affari esteri. Essi debbono essere  cittadini italiani e non possono esercitare il commercio.

Art. 7.   I consiglieri coloniali sono equiparati nel grado e nello stipendio ai prefetti del Regno. Saranno a carico del bilancio coloniale.  

Art. 8.

  Le attribuzioni del consigliere coloniale per l'interno comprendono:

  1. a) l'amministrazione civile;
  1. b) l'amministrazione della giustizia;
  1. c) la polizia e la sicurezza pubblica;
  1. d) l'istruzione pubblica;
  1. e) la polizia sanitaria;
  1. f) le prigioni e gli altri luoghi di detenzione o relegazione;
  1. g) i rapporti con le autorità dipendenti da governi esteri che hanno possedimenti nel mar Rosso o nel golfo di Aden.

Art. 9.   Le attribuzioni del consigliere coloniale per le finanze e i lavori pubblici comprendono:      a) l'amministrazione finanziaria, le dogane, le tasse econtribuzioni diverse;      b) i lavori pubblici e la viabilità;      c) i porti, la costruzione e la  manutenzione dei medesimi, lasorveglianza delle spiagge, dei fari o segnali, l'iscrizionemarittima, gli uffici di porto;      d) le poste, i telegrafi e le ferrovie;      e) le casse governative.  Art. 10.   Le attribuzioni del consigliere coloniale per l'agricoltura ed il commercio comprendono:      a) il demanio pubblico;      b) la direzione e l'incoraggiamento dell'agricoltura, delleindustrie e del commercio;      c) la sorveglianza delle strade carovaniere, il transito attraverso le differenti tribù;      d) le relazioni con gli indigeni ed i loro capi, tanto all'interno che all'esterno della colonia, la scelta e conferma in ufficio dei sultani, naib, sceik, cadi, scium, kantibay, le trattative politiche con l'Etiopia.  Art. 11.   I tre consiglieri riuniti insieme e presieduti dal governatore costituiscono il consiglio del Governo.  Art. 12.   Questo consiglio è convocato dal governatore. Sono di sua competenza tutti gli affari più  importanti che  concernono la politica e l'amministrazione della colonia.  Art. 13.   Il consiglio coloniale delibera a pluralità di voti. In caso di parità prevale il voto del governatore.    Nelle materie di grave interesse politico o amministrativo, il governatore può sospendere le deliberazioni del consiglio, riferendone al ministro degli affari esteri, il quale deciderà.  Art. 14.   Ogni  disposizione  anteriore  contraria  al  presente  decreto  è abrogata.

Art. 15.

  Il presente decreto avrà vigore a partire dalla sua data.

  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 1° gennaio 1890.

 F.

    UMBERTO

    Crispi.

    Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.    

Il Regio Decreto ( 1 Gennaio 1890, n° 6592) a firma di Umberto I°

ANALISI DEL TESTO

Il Regio Decreto ( 1 Gennaio 1890) a firma di Umberto I° e del Primo Ministro Crispi è di una concisione e chiarezza che non da adito ad alcun dubbio o interpretazione. Un linguaggio, che avevamo già potuto apprezzare quando prendemmo in considerazione il Trattato di Uccialli (Maggio 1889); nulla a che fare con le Leggi della successiva Repubblica. Siamo oggi abituati a Leggi: astruse, illeggibili, che tra arabeschi linguistici e richiami a commi dei commi delle leggi precedenti, sembrano fatte apposta per essere disattese, ignorate o usate ad arte e per altri fini.

Il R.D. 1 gennaio 1890, di cui trattiamo consiste in tre paginette scritte larghe, quindici soli articoli che con il linguaggio asciutto, vecchio stile piemontese, dove la figura e la funzione del Re passa in secondo piano o quasi sparisce. Il Testo può essere così analizzato:

Il Re, volendo dare un assetto stabile ai possedimenti ed ai protettorati italiani nel mar Rosso; li ha costituiti in una sola colonia dandole il nome di Eritrea, con amministrazione autonoma.

Il comando generale e l'amministrazione della medesima sono state affidate a un governatore civile e militare. Per l'amministrazione civile, della colonia, il governatore dipendeva dal Ministero degli affari esteri. Per tutto ciò che concerne le esigenze militari, egli dipendeva dal Ministero della guerra. Per ciò che concerneva la flotta egli dipendeva dal Ministero della marina.

Il governatore era coadiuvato da tre consiglieri civili (nominati dal Re, su proposta del Ministro degli affari esteri) : uno per l'interno, uno per le finanze ed i lavori pubblici, uno per l'agricoltura ed il commercio. I consiglieri coloniali erano equiparati, nel grado e nello stipendio ai prefetti del Regno e le spesse erano state poste a carico del bilancio coloniale. I consiglieri non potevano esercitare il commercio, prevenendo così le manfrine che oggi chiamiamo “conflitti d’interesse”.

Le attribuzioni del consigliere coloniale per l'interno comprendevano: a) l'amministrazione civile; .b) l'amministrazione della giustizia; c) la polizia e la sicurezza pubblica; d) l'istruzione pubblica; e) la polizia sanitaria; f) le prigioni e gli altri luoghi di detenzione o relegazione; g) i rapporti con le autorità dipendenti da governi esteri che hanno possedimenti nel mar Rosso o nel golfo di Aden.

Le attribuzioni del consigliere coloniale per le finanze e i lavori pubblici comprendevano: a) l'amministrazione finanziaria, le dogane, le tasse e contribuzioni diverse; b) i lavori pubblici e la viabilità; c) i porti, la costruzione e la manutenzione dei medesimi, la sorveglianza delle spiagge, dei fari o segnali, l'iscrizione marittima, gli uffici di porto; d) le poste, i telegrafi e le ferrovie; e) le casse governative. Si prevedeva quindi un assetto anche alle infrastrutture che ancora non esistevano o iniziavano appena ad esistere.

Le attribuzioni del consigliere coloniale per l'agricoltura ed il commercio comprendevano: a) il demanio pubblico; b) la direzione e l'incoraggiamento dell'agricoltura, delle industrie e del commercio; c) la sorveglianza delle strade carovaniere, il transito attraverso le differenti tribù nomadi; le relazioni con gli indigeni ed i loro capi, tanto all'interno che all'esterno della colonia, la scelta e conferma in ufficio dei sultani, naib, sceik, cadi, scium, kantibay, le trattative politiche con l'Etiopia. Quindi il rispetto degli usi e costumi e delle Autorità locali civili e religiose.

I tre consiglieri costituivano il consiglio del Governo che veniva convocato dal governatore al quale restavano di sua competenza tutti gli affari più  importanti che  concernevano la politica e l'amministrazione della colonia. Il consiglio coloniale deliberava a pluralità di voti. In caso di parità prevaleva il voto del governatore.

Nelle materie di grave interesse politico o amministrativo, il governatore poteva sospendere le deliberazioni del consiglio, riferendone al ministro degli affari esteri, il quale decideva.

Per concludere: il governatore quindi era tale e non un Viceré, riferiva ai Ministri competenti e non al Sovrano. Fin dall’ora si ponevano le premesse per una pacifica convivenza, per una colonizzazione non un colonialismo, principi che, almeno sulla carta e nella pratica, sono sempre stati rispettati e sino alla caduta dell’Impero.

 Febbraio 2022. Mai Taclì, La Redazione